
Bandi e Agevolazioni
30 Dicembre 2025
AGGIORNAMENTI
27 marzo 2026 PROVENIENZA UE DEI BENI AGEVOLABILI Aggiornamenti positivi in merito al tema caldissimo della provenienza UE+SEE dei beni agevolabili. L'art. 7 del Decreto-Legge del 27 marzo 2026, n. 38 ha ufficialmente eliminato il vincolo della provenienza europea ai fini della fruizione dell'Iperammortamento. ATTENZIONE PERO': la modifica vale solo per i beni strumentali. Il vincolo viene invece mantenuto per i moduli e le celle fotovoltaiche, secondo le indicazioni di cui al post specifico in questa pagina, dedicato agli impianti di autoproduzione energetica.
6 marzo 2026 DECRETO ATTUATIVO E DECRETO DIRETTORIALE Si fanno ancora attendere i decreti che determinano l'operatività dell'Iperammortamento 2026-2028. Da fonti ufficiose è prevedibile una pubblicazione per la fine del mese di maggio - inizio mese di giugno 2026.
5 febbraio 2026 DECRETO ATTUATIVO E DECRETO DIRETTORIALE Nonostante la Legge di Bilancio prevedesse la pubblicazione del decreto attuativo e di quello direttoriale entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge, la pubblicazione attesa entro il 30 gennaio è stata posticipata. L'ipotesi più probabile di pubblicazione è entro il termine del mese di febbraio 2026. Si riscalda il discorso circa la provenienza UE+SEE dei beni, sul tavolo una proposta probabile di eliminazione di questo requisito. Si discute inoltre, in area software, della non ammissibilità dei canoni cloud, contestata dalle software house italiane ormai sempre più direzionate sulla vendita dei cloud, efficientemente aggiornabili, piuttosto che sulle licenze.
18 gennaio 2026 DATA ORDINE VS CONSEGNA DEL BENE Una differenza importante dalla regolamentazione 4.0 e 5.0 rispetto ai criteri di ammissibilità: è ora la data di consegna del bene a determinare l'ammissibilità dell'investimento, e non la data del primo documento giuridicamente valido a confermare l'accordo di investimento tra le parti (tipicamente, l'ordine di acquisto). Questo punto di ambiguità, lasciato aperto dalla legge di bilancio, viene chiarito dal rimando all'Art. 109 del Tuir: gli investimenti a fronte di ordine emesso nel 2025 con consegna nel 2026 possono essere ammessi all'agevolazione.
7 gennaio 2026 PROVENIENZA UE DEI BENI AGEVOLABILI La finanziaria conferma come requisito tassativo la provenienza UE+SEE (27 paesi di UE + Norvegia, Islanda, Liechtenstein) dei beni oggetto di investimento. Dunque sono agevolabili beni materiali o immateriali di cui il fornitore abbia interamente realizzato oppure di cui abbia realizzato un'ultima trasformazione fondamentale in UE+SEE. Sul tavolo una discussione di apertura del perimetro di provenienza almeno ai paesi del G7, confermabile solo a decreto attuativo. Dichiarazione di origine e autodichiarazione del produttore sono i documenti menzionati come probanti della provenienza. La questione diventa sottile soprattutto per i beni immateriali contenuti in allegato V. Per i software diventa probante la dichiarazione del produttore sulla sede dello sviluppo sostanziale, con soglia del 50% delle attività in UE/SEE, considerando invece come neutrali le componenti open source ai fini dell'origine.
7 gennaio 2026 BENI PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA Il fotovoltaico continua ad essere incentivato come leva per la transizione ecologica, l'Iperammortamento lo include nelle tecnologie oggetto di agevolazione, mantenendo la logica 5.0 della producibilità massima degli impianti ≤ 105% al fabbisogno energetico. Compare però una differenza rispetto alla Transizione 5.0. Infatti, le efficienze minime richieste dalla regolamentazione ammettono i moduli di categoria B, con efficienza minima minima del 23,5%, e di categoria C, con efficienza minima del 24,0%. La Categoria A, con efficienza minima del 21,5%, riconosciuta dalla Transizione 5.0, non è più contemplata nell'Iperammortamento. Il calcolo dei savings richiesto dal credito di imposta 5.0 non è più necessario, mentre rimane necessaria la perizia asseverata 4.0 per investimenti superiori ai 300.000€, come per tutti i beni materiali e immateriali contenuti negli allegati IV e V.
1 gennaio 2026 BOCCIATE LE ALIQUOTE MAGGIORATE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Le aliquote proposte dalla prima bozza di legge di ottobre-novembre 2025 per gli impianti di autoproduzione energetica non sono state confermate dal documento finale entrato in vigore il 1 gennaio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). Decadono dunque le maggiorazioni suggerite in bozza di legge: 220% per investimenti fino a 2.5 milioni di euro, 140% per investimenti fino ai 10 milioni di euro, 90% per investimenti fino a 20 milioni di euro.
La nuova legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ripropone dal 1 gennaio 2026 l'Iperammortamento, un meccanismo fiscale che permette una maggiorazione del costo di acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi ai fini dell'ammortamento, riducendo significativamente l'imponibile fiscale. L'iniziativa avrà validità fino al 30 settembre 2028.
La nuova finanziaria intende disciplinare le già conosciute Transizioni 4.0 e 5.0, definite da una logica legata ai crediti di imposta a liquidazione immediata, evolvendole verso un regime di Iperammortamento e, dunque, di una deduzione suddivisa nel tempo, applicata al reddito imponibile (IRES e IRPEF).
Se la Transizione 5.0 focalizzava gli incentivi su un concetto di transizione ecologica, e dunque sui beni per innovazione tecnologica finalizzata alla riduzione dei consumi, l'Iperammortamento 2026 include sia gli investimenti "green" che quelli per la digitalizzazione di impresa, già noti come beni 4.0 in quanto legati al credito di imposta 4.0.
Di seguito gli aspetti centrali dell'Iperammortamento:
QUALI SONO I BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime contabile (ordinario o semplificato), che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.
L'accesso all'incentivo è subordinato al rispetto di alcuni obblighi fondamentali:
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conformità alle norma in materia di sicurezza sul lavoro;
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regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai lavoratori.
Importante ricordare che non possono beneficiare dell'Iperammortamento le imprese:
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in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali previste dal RD n. 267/45, dal D.Lgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa”) o da leggi speciali;
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sottoposte a sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 che abbiano in corso un procedimento per dichiarare una delle situazioni sopra indicate.
L’agevolazione esclude inoltre:
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lavoratori autonomi;
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contribuenti forfetari, in quanto il reddito viene determinato applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi, senza considerare i costi sostenuti;
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imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, per le quali è previsto uno specifico credito d’imposta illustrato separatamente.
QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI?
La misura fiscale dell'Iperammortamento suddivide i beni in due macrocategorie: A e B.
La macrocategoria A elenca nell'allegato IV tutti i "beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0". Una novità rispetto ai beni ammissibili nella Transizione 4.0 è l'inclusione degli impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidifcazione/deumidificazione). Vengono inoltre riconosciuti in questo allegato anche i dispositivi e le strumentazioni utilizzati nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi).
Altra importante novità rispetto ai beni 4.0 già conosciuti è l'inclusione degli hardware per la gestione e trasmissione dati, compresi firewall e dispositivi per cybersecurity.
L'agevolazione viene poi applicata anche ai "beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione delle imprese", contenuti nell'allegato V. Si tratta di una categoria 4.0 già conosciuta ma con nuove e più numerose inclusioni, che si estendono ora anche all'Intelligenza Artificiale e a beni immateriali come le piattaforme per la transizione ecologica.
Infine, la macrocategoria B conferma l'ammissibilità dei beni e degli impianti per l'autoproduzione di energia (con moduli di fascia B e C).
QUANTO E' POSSIBILE RISPARMIARE?
Ecco uno schema riassuntivo indicante il beneficio ottenibile per fascia di investimento:
PERCHE' L'IPERAMMORTAMENTO CONVIENE ALLE PMI?
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Si tratta di una riduzione immediata della tassazione, che esclude costi di intermediazione
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E' una accesso prioritario alle tecnologie 4.0 che garantiscono la modernizzazione dell'azienda
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Durata estesa: l'iniziativa è valida dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Un periodo di 33 mesi permette alle aziende una pianificazione di investimento strategica e a lungo termine
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Le fasce di investimento arrivano fino a 20 milioni di euro, portando il limite di importo ad un livello molto vantaggioso per una PMI
QUALI SONO GLI STEP FONDAMENTALI PER L'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?
Si attende il decreto attuativo entro il 30 gennaio 2026 per tutti i dettagli rispetto a questo punto. Gli aspetti già definiti sono l'ottenimento delle certificazione che attesti l'ammissibilità dei beni per l'Industria 4.0, e la comunicazione telematica della richiesta tramite la piattaforma GSE (Gestore Servizi Energetici).
IN COSA IL NOSTRO TEAM PUO' SUPPORTARTI?
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Nell'esecuzione della perizia asseverata 4.0, obbligatoria per i beni di valore superiore a 300.000€
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Nella verifica dei requisiti e nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria per poter usufruire dell'Iperammortamento
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Nell'ottimizzazione della strategia fiscale per massimizzare i benefici dell'agevolazione